L’amianto negli edifici dove si trova?
Nel settore delle costruzioni civili l’amianto è stato utilizzato in modo molto diffuso a causa del basso costo industriale e della praticità di posa.
E’ presente in molti manufatti quali:
Lastre per coperture (eternit),
Tubazioni per fognature e per canne fumarie (fibrocemento)
Intonaci, coibentazioni di tubi per riscaldamento e centrali termiche, pavimenti in linoleum (vinilamianto).
Che cosa fare per averne la certezza?
Si devono cercare informazioni in merito al materiale sospetto mediante acquisizione di documentazione tecnica sull’edificio per accertarsi dei vari tipi di materiali usati e data di installazione. Dopo l’acquisizione delle informazioni sarà necessario prelevare un campione di materiale per farlo analizzare.
L’analisi può essere effettuata presso un laboratorio qualificato ai sensi del d.m. 7/7/97;
Durante il campionamento devono essere osservate precauzioni per evitare la dispersione di fibre nell’aria e per essere certi di aver prelevato un campione rappresentativo del materiale oggetto d’indagine.
Quanto è pericoloso ?
La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti; se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o altro motivo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale; analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. In tale caso è necessario ricorrere ad interventi di bonifica, che non consistono necessariamente nella rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, ad esempio il confinamento temporaneo. I materiali contenenti amianto possono essere classificati come:
• in matrice “FRIABILE” (ricoprenti a spruzzo e rivestimenti isolanti, spesso riscontrabili su strutture portanti di acciaio o su altre superfici come isolanti
termo-acustico, coibentazioni tubazioni, caldaie, ecc.) si possono sbriciolare o ridurre in polvere con la semplice pressione manuale. Sono i più pericolosi.
• in matrice “COMPATTA” (canne fumarie, coperture in eternit, prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate ricoprenti, vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi) materiali duri che hanno scarsissima tendenza a liberare fibre e possono essere “sbriciolati” o ridotti in polvere con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).
Nel caso di accertamento della presenza di materiali contenenti amianto i soggetti pubblici e i proprietari privati hanno l’obbligo di denunciare all’ASL competente per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile(Legge257/92).
La Regione Lombardia, con l.r. 17/2003, ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto ed ha realizzato il PRAL “Piano Regionale Amianto Lombardia” (approvato con d.g.r. n.8/1526 del 22 dicembre 2005). Il PRAL fornisce e promuove strumenti utili alla programmazione di interventi per l’eliminazione entro 10 anni dalla sua approvazione dell’amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone. Tra gli obiettivi prevede il censimento e la mappatura dei siti con amianto.
Il proprietario di un edificio o il responsabile dell’attività che vi si svolge (datori di lavoro/titolari di aziende, enti pubblici, amministratori di condominio, ecc.) ha l’obbligo di verificare l’eventuale presenza di amianto all’interno degli immobili e, se presente, di attuare un programma di controllo e manutenzione. La normativa vigente non prevede l’obbligo di eliminare l’amianto, ma impone il controllo del suo stato di conservazione. La Regione Lombardia ha predisposto un “documento tecnico” (Indice di Degrado – d.d.g. 18 novembre 2008 n.13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n.50 del 9/12/08) per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in eternit.. Per tutte le altre tipologie di manufatti, in particolare per quelli in matrice friabile, è opportuno rivolgersi a personale qualificato. Sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente il proprietario, l’amministratore, il rappresentante legale o chiunque abbia titolo di un immobile in cui vi è presenza di amianto deve:
• inviare all’ASL competente il modulo di autonotifica di presenza amianto in strutture o luoghi di cui all’allegato 4 del PRAL;
Gli interventi di bonifica sono essere di diverso tipo
RIMOZIONE il manufatto contenente amianto è asportato
INCAPSULAMENTO il manufatto contenente amianto è trattato con prodotti penetranti o ricoprenti, che impediscono la dispersione di fibre. Obbligo di verifica periodica e di rifacimento se deteriorato
CONFINAMENTO il manufatto contenente amianto è separato fisicamente mediante la predisposizione di barriere a tenuta (es. controsoffittature) Qualsiasi intervento deve essere effettuato da impresa specializzata iscritta all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla categoria 10 A (Compatto) e 10 B (compatto e friabile), ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera h), della Legge 257/92 (www.albogestoririfiuti.it). Prima di affidare i lavori, il proprietario o l’avente titolo del fabbricato ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, richiedendo quanto previsto dall’art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ed il certificato di iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, verificando che la categoria sia congrua ai lavori da effettuare.
L’impresa incaricata deve presentare all’ASL competente per territorio un Piano di Lavoro o una Notifica dei lavori da effettuarsi.